Art. 19.
(Ordine territoriale).

      1. L'Ordine territoriale è articolato nel modo seguente:

          a) consiglio: è composto da un numero di consiglieri in rapporto al numero degli iscritti all'albo; è eletto dall'assemblea ogni quattro anni; il mandato dei consiglieri può essere rinnovato per non più di due volte consecutive dalla data di entrata in vigore della presente legge. Il Consiglio provvede alle nomine per le diverse cariche, elegge il presidente, che ha la rappresentanza legale dell'Ordine, e può delegare singole funzioni ad uno o più consiglieri, ferma restando la responsabilità dell'intero consiglio; le indennità dei consiglieri sono definite in modo da assicurare lo svolgimento del mandato senza pregiudizio economico;

          b) assemblea: ne fanno parte gli iscritti all'albo; elegge il consiglio e il Collegio dei revisori dei conti; approva il bilancio preventivo e quello consuntivo; esprime il parere sugli altri argomenti sottoposti dal consiglio; esercita ogni altra funzione attribuita ai sensi del regolamento di cui all'articolo 35;

          c) collegio dei revisori dei conti: è composto da uno a tre membri nominati fra gli iscritti all'elenco dei revisori dei conti; è eletto dall'assemblea ogni tre anni; controlla la tenuta dei conti e la gestione del bilancio; il mandato dei revisori può essere rinnovato per non più di due volte consecutive.

      2. Su istanza della regione, gli Ordini non regionali si costituiscono in associazione, denominata «consulta regionale degli Ordini provinciali» della professione, alla quale sono conferiti i compiti di cui all'articolo 20, comma 1, lettere a), c) e g), nei rapporti con l'amministrazione regionale. All'associazione deve aderire almeno la maggioranza degli Ordini interessati e il suo consiglio direttivo è composto dai presidenti degli stessi, che deliberano

 

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a maggioranza. La costituzione della consulta è comunicata, con il relativo statuto, al Consiglio nazionale e al Ministero della giustizia. Le spese di funzionamento sono a carico degli Ordini territoriali partecipanti.